L’art. 83 del Codice Terzo Settore (CTS – D.Lgs. 117/2017) ridefinisce il sistema delle agevolazioni fiscali riconosciute alle erogazioni liberali effettuate nei confronti degli “enti del terzo settore”.
Il nuovo regime agevolativo trova applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2018 (art.104 comma 1 CTS) alle ONLUS, (ETS):
Persone fisiche
( art. 83 co. 1 D.Lgs. 117/2017 )
E’istituita una detrazione IRPEF pari al 30% dei valori erogati, sia in denaro che in natura, a favore degli ETS, per un importo complessivo non superiore a euro 30.000 in ciascun periodo d’imposta.
In alternativa
( art. 83 co. 2 D.Lgs. 117/2017 )
è prevista la possibilità di dedurre la liberalità effettuata, dal reddito complessivo netto nei limiti del 10% del reddito complessivo dichiarato.
Enti e le società
( art. 83 co. 2 D.Lgs. 117/2017 )
E’ riconosciuta la deducibilità delle erogazioni in denaro o in natura effettuate, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.
In alternativa
(art. 100 comma 2 lettera a) del TUIR DPR 917/86)
E’ prevista la deducibilità dal reddito d’impresa dell’erogazione posta in essere, per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato.
Per le erogazioni in denaro, l’agevolazione è consentita a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali, nonché altri sistemi che ne garantiscono la tracciabilità (previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 241 del 1997).